Comunità di energia rinnovabile
Comunità di energia rinnovabile
Don Lorenzo Simonelli, esperto di Diritto ecclesiastico e tributario, dell’Arcidiocesi di Milano, che di recente ha partecipato in qualità di relatore al ciclo di incontri sul tema: Le Comunità energetiche ed il coinvolgimento degli Enti Religiosi, organizzato dal Tavolo per la Custodia del Creato e Nuovi Stili di Vita della Diocesi di Bologna, risponde ad alcune domande sulle Comunità Energetiche e gli Enti Ecclesiastici e quelli di Terzo Settore.
- Che cos’è una Comunità di Energia Rinnovabile e quali sono gli elementi strutturali e gli eventuali benefici?
Per dare una risposta esaustiva a questa domanda sarebbe necessario illustrare compiutamente questo nuovo istituto giuridico.
Ad oggi, la definizione di Comunità di energia rinnovabile (o, Comunità energetica rinnovabile, in breve CER) è contenuta nell’art. 31 del Decreto Legislativo 199 dell’8 novembre 2021, che recepisce la Direttiva comunitaria dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
In breve:
- è un soggetto giuridico autonomo, i cui poteri di controllo spettano esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali (incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti di Terzo Settore e di protezione ambientale,
- al quale possono partecipare tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili; lo imprese, invece, possono parteciparvi solo se ciò non costituisce la loro attività commerciale o industriale principale;
- costituito “per fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”.
Attraverso la costituzione della CER si realizza un sistema di produzione e autoconsumo istantaneo (anche grazie a sistemi di stoccaggio) di energia elettrica da fonti rinnovabili che lo Stato promuove attraverso, anzitutto, l’erogazione di un contributo commisurato non tanto alla energia prodotta da fonti rinnovabili, ma alla quota oraria di energia elettrica condivisa tra i membri: si tratta della cosiddetta “tariffa incentivante per l’energia condivisa e autoconsumata dei membri della CER”. Va notato che tale incentivo è erogato direttamente alla CER e non ai suoi membri. Inoltre, l’energia prodotta e non autoconsumata immediatamente dal titolare dell’impianto (fonti rinnovabili) può essere monetizzata attraverso la cessione al GSE.
Senza la costituzione della CER è comunque possibile produrre e autoconsumare energia da fonti rinnovabili, ma il prosumer (soggetto che al contempo è produttore e consumatore) non avrebbe diritto alla tariffa incentivante per l’energia condivisa.
Altri vincoli di cui occorre tener conto sono: a) la necessità che i membri siano consumatori finali all’interno della medesima cabina primaria e che b) gli impianti di produzione non abbiano ciascuno una potenza superiore a 1 MW.
- L’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, per es. l’Ente Parrocchia, può farne parte?
Il Decreto n. 199/2021 prevede esplicitamente che anche gli Enti Ecclesiastici possano partecipare alla CER con il ruolo di soggetti con potere di controllo. La norma consente che tale partecipazione avvenga tanto in quanto prosumer, come pure di semplice consumatore.
- L’Ente Parrocchia, ed in generale gli altri Enti Ecclesiastici, possono essere essi stessi Comunità di energia rinnovabile?
Considerato che la norma (italiana e comunitaria) prescrive che l’ente CER sia controllato da persone fisiche, PMI, enti territoriali, enti di Terzo Settore …, si deve escludere che gli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica possano assumere la qualifica di CER. Infatti, gli Enti Ecclesiastici, per diritto canonico, non possono essere controllati da questi molteplici soggetti e, dato non secondario, non possono essere “aperti” secondo la previsione della lett. d), co. 1, art. 31 del Decreto n. 199/2021.
- La Comunità di energia rinnovabile può essere ETS? E in tal caso, quali potrebbero essere le criticità?
A mio parere la risposta a questa domanda dovrebbe essere sospesa in quanto è necessario rispondere prima ad un'altra domanda: “quali benefici economico e finanziari intendono acquisire i soci, o alcune categorie di essi, oltre a poter disporre di energia da fonti rinnovabili prodotta dai membri della CER o nella disponibilità della CER?”.
Si deve, infatti, considerare che la normativa sul Terzo Settore pone vincoli ineludibili in ordine alla possibilità di distribuire ai soci vantaggi economico/finanziari (cf art. 8, D.Lgs. n. 177/2017).
Inoltre, occorre tener conto che l’ETS può svolgere solo una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 e in questa fase non si ha ancora il pieno vigore del Codice di Terzo Settore: in altri termini, è necessario ed opportuno attendere il rodaggio di questa riforma per capire se e come è possibile far acquisire alla CER la qualifica di ETS.
Da ultimo, occorre individuare quali potrebbero essere i vantaggi assicurati ad una CER dalle diverse agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.