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20 giugno 2024 in Stabilità

Prof. Avv. A. Fici | Sport e Terzo Settore: il possibile (ma ancora imperfetto) connubio

di
Prof. Avv. A. Fici
Bambini su un campo di calcio che corrono
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La riforma dello sport del 2021 prevede che un Ente possa assumere sia la qualifica di “Ente del Terzo Settore” sia quella di “Ente Sportivo Dilettantistico”. La doppia qualifica si consegue iscrivendosi in entrambi i registri, ovverosia il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” (RASD) e il “Registro unico nazionale del terzo settore” (RUNTS), con alcune particolarità e derivanti dalla forma giuridica assunta dagli enti sportivi.

Così come il Terzo Settore e i suoi enti sono stati oggetto della “grande” riforma del 2017, anche lo sport dilettantistico e i suoi enti lo sono stati di una riforma non meno importante i cui atti normativi fondamentali sono stati varati nel 2021 (tra le fonti principali di questa normativa vi sono il d.lgs. 36/2021 e il d.lgs. 39/2021) e dopo un lungo stato di quiescenza e correzioni varie, sono finalmente entrati in vigore.

 

La riforma dello sport del 2021 prevede adesso espressamente, anche se con una formula un po’ ambigua (all’art. 6, comma 1, d.lgs. 36/2021), che un ente possa assumere sia la qualifica di “ente del Terzo Settore” sia quella di “ente sportivo dilettantistico”.

 

La doppia qualifica si consegue iscrivendosi in entrambi i registri, ovverosia il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” (RASD) e il “Registro unico nazionale del terzo settore” (RUNTS).

 

Più precisamente, la riforma dello sport individua due tipologie di enti sportivi dilettantistici, che sono le “Associazioni Sportive Dilettantistiche” (ASD) e le “Società Sportive Dilettantistiche” (SSD). Le prime sono Associazioni con o senza personalità giuridica. Le seconde sono Società di capitali (s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a.) o cooperative. Ebbene, le ASD potranno iscriversi in una delle sezioni del RUNTS, soprattutto in quella delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), che è per loro la più congeniale, qualificandosi così come ASD-APS. Le SSD, invece, essendo società, potranno soltanto iscriversi nella sezione “Imprese Sociali” del Registro delle imprese, configurandosi così come SSD-Imprese sociali.

 

La doppia qualifica permetterà all’ente che la consegue di appartenere contemporaneamente sia all’ordinamento sportivo sia all’ordinamento del Terzo Settore e di poter pertanto accedere ai benefici di ciascun ordinamento salvo quelli espressamente esclusi dalla legge per gli enti con doppia qualifica. È molto importante sottolineare che, ai sensi della normativa sullo sport, l’ente con doppia iscrizione (RASD e RUNTS) e doppia qualifica (ASD-APS e SSD-Impresa Sociale) non sarà tenuto a svolgere prevalentemente attività sportiva dilettantistica ma potrà svolgere anche altre attività di interesse generale (tra quelle individuate per gli enti del Terzo Settore dall’art. 5 d.lgs. 117/2017 e per le imprese sociali dall’art. 2 d.lgs. 112/2017) in misura prevalente rispetto all’attività sportiva dilettantistica. La duplice iscrizione è dunque l’unica possibilità per appartenere ad entrambi gli ordinamenti (sport e Terzo Settore) che hanno a disposizione quegli enti che non sono dediti principalmente all’attività sportiva dilettantistica bensì ad altre attività di interesse generale (assistenza sociale, cultura, educazione e formazione professionale, ecc.). Agli enti con doppia qualifica si applicherà in generale la normativa sul Terzo Settore, mentre la normativa sullo sport si applicherà soltanto con riferimento all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

 

Interessante è altresì osservare che l’APS che abbia conseguito la personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 117/2017 conserverà la personalità giuridica con la successiva iscrizione al RASD senza necessità di fare alcunché (istanze del notaio, perizie patrimoniali, ecc.).

 

Sebbene non esistano, a quanto ci risulta, stime ufficiali, alla data del 1° marzo 2024, analizzando le denominazioni dei 122.640 enti complessivamente iscritti nel RUNTS, emerge una presenza di enti sportivi dilettantistici non superiore al 2% del totale. La stragrande maggioranza di questi enti (circa il 90%) è costituita da ASD iscritte nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del RUNTS. Solo alcune decine sono le SSD Imprese Sociali. Questi dati non si discostano significativamente da quelli ricavabili interrogando la “sezione pubblica” del RASD.

 

Ciò significa che, nonostante i potenziali benefici derivanti dalla doppia qualifica e nonostante la significativa presenza di enti di promozione sportiva (EPS) tra le reti associative iscritte nell’apposita sezione del RUNTS, la categoria degli enti con doppia qualifica è ancora molto al di sotto del potenziale che potrebbe esprimere, che è approssimativamente pari a 80.000 unità. Infatti, nei suoi ultimi dati sulle “istituzioni Non Profit” (INP) in Italia, relativi al 31 dicembre 2020, l’ISTAT ha individuato poco meno di 120.000 enti (circa il 33% del totale delle INP) la cui attività prevalente è quella sportiva. Nel suo primo Rapporto del 2021, la Fondazione Terzjus aveva valutato come “ETS potenziali” poco meno dei due terzi delle ASD, escludendo soltanto per un terzo di loro (poco più di 40.000) l’interesse concreto ad iscriversi nel RUNTS.

 

Le ragioni di questo limitato numero di enti iscritti in entrambi i registri non sono chiare. Di sicuro, gli enti hanno sinora preferito attendere gli sviluppi della riforma dello sport. Ma persistono ancora paure e preoccupazioni che non avrebbero ragione di esistere. Ad alcune di esse sta rimediando il legislatore con un disegno di legge recentemente approvato dalla Camera ed adesso in discussione in Senato. Ad altre si potrà ovviare soltanto con un’adeguata comunicazione ed informazione, volta a far comprendere agli enti potenzialmente interessati i benefici conseguibili mediante la doppia iscrizione.